L’assistenza legale è rivolta a chiunque sia stato o ritenga di essere stato vittima di un errore medico al fine di ottenere il giusto risarcimento.
La responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria-ospedaliera ricorre in tutti quei casi in cui, a titolo esemplificativo, la terapia sia stata inadeguata o il medico abbia commesso un errore terapeutico.
La giurisprudenza ha contribuito alla disciplina delle problematiche legate alla malasanità, trasformando l’originaria natura extracontrattuale della responsabilità medico-sanitaria in vera responsabilità contrattuale con una conseguente incisione sulle regole relative al nesso di causalità ed all’onere della prova.
La perdita di modeste chances di sopravvivenza cagionata dalla condotta pur manifestamente negligente del medico (in caso di corretta diagnosi e attivazione terapeutica si sarebbe mantenuta, per la patologia in atto, una percentuale di mortalità pari all’83% dei casi) non fonda il rapporto di causalità tra omissione del medico ed evento morte alla stregua dei criteri di elevata probabilità logica e credibilità razionale, determinando così l’esito assolutorio per insussistenza del fatto tipico pur in presenza di un comportamento gravemente negligente del sanitario, che non può da solo fondare il rimprovero in assenza di nesso condizionalistico tra condotta ed evento. Cass. n. 49654/2014
Incorre in responsabilità contrattuale il medico che somministri alla propria assistita — la quale non intende assolutamente avere altri figli — un farmaco errato perché del tutto inidoneo ad avere efficacia anticoncezionale, se, per effetto di tale errore, sia insorta una gravidanza indesiderata. In tali casi, l’inadempimento del medico comporta la lesione del diritto della assistita di decidere, con il proprio partner, liberamente e sulla base di valutazioni assolutamente personali ed insindacabili, se diventare o meno ancora genitore. Né può riconoscersi, a carico dell’attrice, alcun profilo di colpa omissiva per avere essa del tutto omesso ogni lettura informativa sugli effetti della prescrizione, non avendo preso alcuna visione di quanto indicato nel foglietto informativo che, a cura della Casa farmaceutica, corredava il farmaco prescrittole: non si ritiene comportamento esigibile quello della verifica, da parte del paziente, della prescrizione del farmaco effettuata dal medico, per cui nessun profilo di colpa può riscontrarsi nel paziente che ometta ogni controllo. Cass. n. 3477/2014