Stalking minacce percosse lesioni ingiurie penale
estratto Cassazione Num. 26818 Anno 2015
[Omissis] Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione ,poiché ingiustificatamente i giudici di merito hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, che, viceversa, nascondeva l’uso, da parte sua, di sostanze stupefacenti e, per contro, del tutto inattendibili le dichiarazioni dell’imputato, che invece si era rivolto ai servizi sociali, nel luglio 2012, per cercare di risolvere nel modo migliore i problemi con la compagna. Né può essere addotto come sintomo di inattendibilità dell’imputato la rinuncia all’audizione dei poliziotti intervenuti la notte del 27 luglio 2012, in casa della [Omissis] dove erano stati trovati i segni tipici dell’ assunzione di stupefacenti, oltre a provvedimenti emessi dalla Digos nei confronti della [Omissis] in quanto la difesa ha dato il consenso all’acquisizione dell’annotazione di servizio redatta dagli stessi. Tant’è che la difesa ha chiesto poi l’audizione dei poliziotti in appello e la Corte non ha neanche motivato il diniego. Erroneo è anche l’assunto secondo il quale la versione della parte lesa ha trovato pieno riscontro in quanto dichiarato da testimoni oculari. Nessuno fu infatti presente ai fatti in contestazione ed anzi l’unico vero teste oculare [Omissis] assistette ad un episodio in cui l’unico a riportare lesioni fu l’imputato. Erronea e anche la qualificazione giuridica del fatto, poiché l’accusa rivolta all’imputato comprende riferimenti espliciti a molestie e a un perdurante stato d’ansia, come se si trattasse di un reato di stalking e non di maltrattamenti. Effettivamente quest’ultimo reato è insussistente perché i due principali diverbi, degenerati, secondo la parte lesa, in scontri fisici si collocano al di fuori del periodo di stabile convivenza fra i due. Inoltre anche i comportamenti molesti posti in essere dall’imputato, mosso dalla gelosia, si sono verificati dopo la fine della convivenza con la [Omissis]. Manca anche l’abitualità delle condotte vessatorie, poiché tra il primo diverbio,risalente all’ottobre 2011, ed il secondo episodio rilevante, verificatosi nel luglio 2012, passarono molti mesi.
3. Anche la pena irrogata è eccessiva, in considerazione dell’assenza di violenza acclarata, della sporadicità degli episodi, dell’assoluto rispetto, da parte dell’imputato, delle prescrizioni inerenti alla misura coercitiva e della confessione. La condanna per la contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen. non ineriva poi ad una molestia nei confronti di una ex moglie o amante. Nè si comprende a quali comportamenti criminosi ulteriori nei confronti della denunciante la Corte d’appello faccia riferimento. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
4. Con memoria depositata il 6 marzo 2015, la persona offesa ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze inerenti alla responsabilità sono infondate. Costituisce infatti ius receptum,nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del 2006,11 controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva “tenuta” sotto il profilo logico-argomentativo e quindi l’accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ( Cass Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006 , Piras, Rv. 235508; Sez. 6 , n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi ,Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione , non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento , atteso che l’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cessazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge , non può divenire giudice del contenuto della prova,non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez 3 n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469 ; Sez fer., n36227 del 3-9-2004 , Rinaldi , Guida al dir. , 2004 n. 39 , 86; Sez 5, n. 32688 del 5- 7-2004 , Scarcella , ivi , 2004 , n. 36, 64 ; Sez. 5 , n.22771 del 15-4-2004 , Antonelli , ivi , 2004 n. 26, 75).
1.1. Nel caso in disamina, la Corte d’appello, richiamando anche, per relationem, la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato l’attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, che, in merito alle percosse, lesioni,ingiurie,minacce,privazioni e umiliazioni, come l’essere tacciata,continuamente e pubblicamente. di prostituzione e di tossicodipendenza da eroina, subite ad opera dell’imputato, ha reso una versione dettagliata, coerente, esente da contraddizioni e mai smentita da circostanze esterne. Estrinsecamente la versione della persona offesa è riscontrata da quanto riferito da diversi testimoni oculari [Omissis] le cui dichiarazioni sono state attentamente analizzate dal giudice a quo, ed è stata, in parte, confermata dallo stesso imputato.
1.2.Come si vede , l’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente , privo di discrasie logiche , del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.
2.In ordine all’ultimo motivo di ricorso, occorre osservare che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla dosimetria della pena sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al precedente penale da cui è gravato l’imputato; alla reiterata e grave violenza fisica e morale,commessa nei confronti della persona offesa; all’abuso di sostanze stupefacenti; all’arco di tempo, di diversi mesi, in cui la condotta si è esplicata; alle modalità del reato; alla gravità del danno cagionato; all’intensità del dolo e dei motivi del delinquere.
3.11 ricorso va dunque rigettato, [Omissis]