incidente stradale lesioni morte risarcimento danno legale parma avvocato

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estratto cassazione  n. 13198 del 26.06.2015

(omissis) fatto

questa corte, con la sentenza n. 870 del 17 gennaio 2008, ha cassato la precedente sentenza della corte d’appello di (omissis), fissando il principio di diritto in ragione del quale “la lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un’effettiva compromissione dell’integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante “iure hereditatis”. con la sentenza ora impugnata per cassazione la corte d’appello di (omissis), quale giudice del rinvio a seguito di cassazione, ha liquidato (nella somma di euro 1.000,00, in luogo della somma di euro 100.000,00 richiesta dai ricorrenti) il danno biologico terminale (maturato nei tre giorni antecedenti il decesso) in favore degli eredi di (omissis), morto a seguito delle lesioni subite nel corso di un incidente stradale. il danno è stato liquidato “avuto riguardo all’effettivo periodo di esistenza in vita del soggetto leso, appunto tre giorni, e del fatto che il danno alla salute pari alla durata dell’inabilità temporanea, nella specie si configura in termini di particolare gravità, trovando causa nelle lesioni che esitano alla morte”.

la sentenza ha, inoltre, condannato i convenuti a rimborsare agli attori, per il giudizio di rinvio, le somme di euro 1800,00 per onorari, euro 781,00 per diritti ed euro 100,00 per spese.

la sentenza impugnata è stata resa a seguito della riunione di due cause: quella in riassunzione a seguito di cassazione; quella con la quale gli eredi della vittima hanno chiesto di condannare i convenuti alla restituzione della somma di euro 8.264,04, oltre interessi e rivalutazione, versata alla (omissis) a titolo di spese giudiziali in adempimento della sentenza d’appello poi cassata. in ordine a quest’ultima domanda, il giudice del rinvio ha compensato per la metà le predette spese di lite e, dunque, ha condannato la (omissis) a restituire agli attori le somma di euro 4.117,83.

propongono ricorso per cassazione gli eredi della vittima attraverso due motivi. risponde con controricorso (omissis) (omissis). i primi hanno depositato memoria per l’udienza.

motivi della decisione

il primo motivo, che chiede, per il giudizio di rinvio (nel quale sono state decise due cause riunite), le differenze rispetto alle somme liquidate dal giudice (in particolare, euro 571,00 per spese, euro 1.654,00 per diritti, euro 3.420,00 per onorari) è fondato. la liquidazione delle spese, diritti ed onorari risulta essere stata eseguita dal giudice del rinvio in violazione della l. n. 794 del 1942, art. 24 e del d.m. vigente e senza tener conto dell’analitica domanda formulata in proposito.

il secondo motivo, nel censurare la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione, lamenta l’esiguità della somma liquidata a titolo di biologico terminale (euro 1000,00 a fronte della richiesta di euro 100.000,00), sostenendo che il giudice abbia trascurato di considerare che la vittima è rimasta cosciente delle proprie irreversibili condizioni nei tre giorni di ricovero e fino alla morte.

il motivo è fondato.

questa corte ha stabilito che “in caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della “enormità” del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte” (cass. n. 23183/14; n. 18163/07; n. 1877/06).

principio, questo, in relazione al quale è stata evidenziata la necessità di tener conto di fattori di personalizzazione, escludendo pertanto che la liquidazione possa essere effettuata attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso.

nella fattispecie in esame, il giudice ha disatteso l’enunciato principio, procedendo ad una simbolica liquidazione del danno in discussione (euro 1.000,00), che non tiene, appunto, conto della sua “enormità”. ha così deciso non solo in violazione di legge, bensì anche in contrasto della motivazione, siccome è pervenuto a tale conclusione dopo avere egli stesso sostenuto di avere “avuto riguardo all’effettivo periodo di esistenza in vita del soggetto leso, appunto tre giorni, e del fatto che il danno alla salute pari alla durata dell’inabilità temporanea, nella specie si configura in termini di particolare gravità, trovando causa nelle lesioni che esitano alla morte”. in accoglimento dei due motivi, la sentenza deve essere, dunque, cassata ed il giudice del rinvio procederà ad una nuova liquidazione sia delle spese, diritti ed onorari sostenuti dai c. – d.v. nel precedente giudizio di rinvio, sia del danno biologico terminale e del danno catastrofico subito dalla vittima, tenendo conto dei principi sopra enunciati.

il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

pqm

la corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla corte d’appello di (omissis)

 

incidente sinistro lesioni risarcimento avvocato parma

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Estratto Cassazione n. 26239 del 22/11/2013

Nell’incidente occorso tra la vettura guidata dal (OMISSIS) (di sua proprietà ed assicurata presso la (omissis)) ed il ciclomotore guidato dalla (OMISSIS) subì lesioni alla persona la (OMISSIS), trasportata sul ciclomotore. Il Tribunale di (omissis) dichiarò improcedibile la domanda proposta dai genitori dell’infortunata contro il (OMISSIS) e la sua Compagnia, mentre dichiarò inammissibile la domanda dagli stessi proposta contro i genitori della (OMISSIS).

Per quanto ancora interessa, la Corte d’appello di (omissis) ha confermato nel merito la prima sentenza, ritenendo: quanto al (OMISSIS), che non sia provata la sua responsabilità, ossia che egli abbia violato il segnale semaforico posto all’incrocio dove avvenne l’incidente; quanto alla (OMISSIS), che non sia stato neppure allegato l’illecito a lei imputabile, essendosi limitati gli attori a dedurre il mancato rispetto del codice della strada per aver trasportato sul ciclomotore altra persona nonostante fosse vietato.

Quanto a quest’ultimo profilo, i giudici d’appello hanno rilavato il difetto di efficienza causale tra la suddetta violazione ed il danno lamentato.

Propone ricorso per cassazione la (OMISSIS) attraverso sei motivi.

Rispondono con controricorso la (omissis) ed i genitori della (OMISSIS) ( (OMISSIS)(OMISSIS) e (OMISSIS)), i quali ultimi propongono anche ricorso incidentale condizionato svolto in tre motivi. La (OMISSIS) risponde con controricorso al ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione dell’art. 112 (omissis)p.(omissis), in relazione all’art. 360 (omissis)p.(omissis), comma 1, (omissis) 4) si rivolge verso i punti della sentenza in cui s’afferma che la vittima ha dedotto a fondamento della responsabilità del (OMISSIS) la disposizione dell’art. 2043 (omissis)(omissis), e che la stessa non ha neppure allegato quale sia l’illecito imputabile alla (OMISSIS). La ricorrente contesta l’esatta interpretazione della domanda e propende per un’interpretazione che riconduca il giudizio nell’ambito della disposizione dell’art. 2054 (omissis)(omissis).

Il secondo motivo (violazione artt. 2043, 2054, 1223, 2056 e 2697 (omissis)(omissis)) sostiene che, inquadrata la responsabilità nell’area d’applicazione della disposizione di cui all’art. 2054 (omissis)(omissis), avrebbe dovuto essere il conducente a fornire la prova del proprio esonero da responsabilità.

Il terzo motivo censura il vizio della motivazione in relazione alle testimonianze assunte ed alla valutazione che ne ha fatto il giudice nell’escludere (in ragione della contraddittorietà delle testimonianze stesse) la responsabilità del (OMISSIS) nell’attraversamento dell’incrocio con il segnale semaforico rosso.

Il quarto motivo censura il vizio della motivazione della sentenza nel punto in cui afferma il difetto causale tra la violazione della norma del codice della strada che proibisce il trasporto di altra persona sul ciclomotore e l’evento dannoso. Si sostiene che, invece, attraverso la lettura di due testimonianze il giudice avrebbe dovuto trarre il nesso causale tra il comportamento della conduttrice del ciclomotore ed il danno verificatosi.

Il quinto motivo censura la contraddittorietà tra i punti della sentenza in cui per un verso si ritiene sprovvista di prova la dedotta responsabilità del (OMISSIS) e, per altro verso, manchi la prova del nesso causale tra il comportamento della (OMISSIS) e l’evento dannoso.

Il sesto motivo censura la violazione di legge nel punto della sentenza in cui s’afferma che la condotta della danneggiata, che ha disatteso il divieto di essere trasportata su un ciclomotore, costituisce l’antefatto e la concausa dell’evento.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Occorre in primo luogo osservare che lo sviluppo dei motivi costituisce frutto di una lettura del tutto personale degli atti di causa e della sentenza stessa, volutamente diretta a sovvertire gli stessi ambiti entro i quali s’è svolto il dibattito processuale e s’è risolta la pronunzia impugnata.

Innanzitutto, occorre osservare che l’interpretazione della domanda è compito esclusivo del giudice di merito, non censurabile in cassazione se congruamente e logicamente motivato. L’errata interpretazione non si risolve, comunque, in un vizio del procedimento, quale è quello lamentato nel primo motivo. Più in particolare, in questo caso il giudice, lungi dall’interpretare la domanda, si limita ad enunciare che la responsabilità del (OMISSIS) (cfr. pag. 8 della sentenza) è dedotta dalla danneggiata nell’ambito della clausola generale della responsabilità aquiliana. Invano la ricorrente, trascrivendo alcuni brani della citazione, tenta di trasferire il dibattito nell’ambito normativo della disposizione dell’art. 2054 (omissis)(omissis). Disposizione, questa, che istituisce una presunzione (fino a prova contraria) di corresponsabilità tra i conducenti dei veicoli venuti a scontrarsi, ma che non configura una responsabilità oggettiva dei conducenti per l’evento verificatosi.

Nel senso che, nel caso in cui non si riesca a provare l’esclusiva responsabilità di uno solo dei conducenti o la sua maggiore responsabilità nella produzione del sinistro, la legge consente di presumere che ognuno di essi abbia ugualmente concorso alla produzione dell’evento.

Nella specie, invece, il giudice, per un verso, accerta che la contraddittorietà tra le testimonianze non consente di affermare che il conducente dell’autovettura abbia attraversato l’incrocio con il segnale semaforico rosso e, per altro verso, constata che la danneggiata non ha neppure dedotto quale sia il comportamento illecito addebitabile alla (OMISSIS).

Situazione, questa, che non può essere certamente ricondotta nella sfera d’applicazione della disposizione del secondo comma dell’art. 2054 (omissis)(omissis), la quale, come s’è visto, ha tutt’altra finalità.

Per il resto, non è ravvisabile alcun vizio nella motivazione resa dalla sentenza impugnata, la quale compie un’attenta valutazione delle testimonianze assunte, per concludere in ordine alla mancata prova della responsabilità del conducente dell’autovettura.

Quanto, poi, alla responsabilità della conducente del ciclomotore, la sentenza s’adegua al consolidato principio in ragione del quale l’inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l’infrazione commessa, non è di per sè sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima (tra le varie, cfr. Cass. 21 gennaio 1995, (omissis) 699). Principio dal quale la sentenza deduce che la violazione della disposizione che vieta il trasporto di altre persone sul ciclomotore non è in diretto collegamento causale con l’evento prodottosi. Intendendo, così, dire che questa violazione non può consolidare la responsabilità della conducente del ciclomotore per il danno verificatosi a carico di colei che è stata illegittimamente trasportata.

Soltanto per corroborare iperbolicamente l’assunto, la sentenza spiega, poi, che l’argomento, se fosse valido, potrebbe essere ribaltato contro la vittima, nel senso che avendo violato anch’ella la stessa disposizione potrebbe essere considerata autrice del suo stesso danno. In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. La ricorrente principale deve essere condannata a rivalere i controricorrenti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (omissis)

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estratto sentenza Cassazione Num. 5957 Anno 2016

Il tribunale di [omissis]condannò [omissis] e [omissis], in

solido con la Ass.ni [omissis], al risarcimento dei danni in favore dei [omissis]/

, previo dichiarazione di responsabilità del [omissis] nella produzione

del sinistro del 16 marzo 1992, nel quale era deceduta [omissis], trasportata

sul motoveicolo di proprietà del [omissis] e condotto da [omissis].

La Corte d’appello di [omissis], in riforma della prima sentenza, ha respinto la domanda

dei [omissis], accertando (sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testimoni

escussi e dallo stesso [omissis]) che alla guida del motoveicolo non era il

[omissis], bensì la stessa vittima.

I [omissis] propongono ricorso per cassazione attraverso quattro motivi. Rispondono

con controricorso i [omissis], la [omissis]e la Assicurazioni [omissis].

Quest’ultima ha proposto ricorso incidentale, censurando la sentenza per non aver provveduto

sulla propria domanda di restituzione delle somme versate in adempimento della

prima sentenza.

Motivi della decisione

I primi tre motivi — che censurano la sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione

— possono essere congiuntamente esaminati e sono fondati, siccome la sentenza

impugnata propone argomentazioni che non resistono al vaglio critico dei ricorrenti e

che impongono il nuovo esame da parte del giudice del rinvio al fine di appagare le perplessità

riscontrate.

La sentenza esordisce con l’affermazione della mancanza di prova circa il fatto che alla

guida del motoveicolo vi fosse effettivamente il [omissis] (come, invece, aveva accertato

il primo giudice), anziché la vittima del sinistro. Circostanza che sostiene non essere

stata provata dagli attori e neppure desumibile dai mezzi istruttori e dalla CTU esperiti

nel primo giudizio.

1. – Prosegue nella considerazione che il Tribunale aveva errato nel leggere la testimonianza

del [omissis]: questi non aveva dichiarato di aver visto la [omissis]alla guida

dell’autoveicolo un’ora prima del sinistro (come ritenuto dal primo giudice), bensì cinque

minuti prima (come testualmente risultante dal verbale testimoniale del 22.2.2002).

Il che porta il giudice d’appello “a presumere che in un così breve lasso di tempo nessuna

variazione di conducente sia intervenuta e che, quindi, all’atto del sinistro .fosse

condotta dalla [omissis]”.

In realtà, come fanno rilevare i ricorrenti trascrivendo la deposizione del menzionato testimone

(zio del [omissis], come da lui stesso affermato), questi ha prima dichiarato di

aver incontrato il [omissis] e la [omissis]a bordo della motocicletta (guidata dalla seconda)

intorno alle ore 12, per poi aggiungere che “dal momento in cui vidi la moto passare

al momento in cui seppi dell’incidente sono passati circa 5 minuti”.

Sul punto, dunque, la motivazione è incoerente rispetto a quanto emerso dalla deposizione

testimoniale, posto che dalle dichiarazioni rese sia dal [omissis], sia dal [omissis]

(conducente della vettura antagonista) nell’immediatezza del fatto (pure trascritte nel

ricorso) risulta che l’incidente avvenne intorno alle ore 13. Risultato istruttorio, questo,

discrasico rispetto alle dichiarazioni del [omissis], dalle quali si può complessivamente

desumere che l’incidente avvenne intorno alle ore 12,05 e che ha portato il primo giudice

ad affermare che il testimone aveva visto la coppia un’ora prima del sinistro (con la

conseguenza che in quel lasso di tempo il guidatore poteva essere cambiato) ed il secondo

condo giudice a ritenere che lo stesso aveva visto la coppia cinque minuti prima

dell’incidente (con la conseguente diversa desunzione che in un così breve lasso di tempo

era difficile ritenere che il guidatore fosse cambiato).

2. — La sentenza passa, poi, a valutare la testimonianza del [omissis] (colui che, come

s’è detto, guidava la vettura andata a scontrarsi con la motocicletta del [omissis]), osservando

che effettivamente il testimone aveva riferito che all’atto del sinistro il motociclo

era guidato dal [omissis]; tuttavia, ne ricava che “nell’insanabile contrasto tra le

due (uniche) deposizioni testimoniali predette … l’essenziale elemento dell’identità del

conducente della moto è restato del tutto incerto e comunque non provato adeguatamente”.

Ora, anche la motivazione circa la testimonianza del [omissis] (che la sentenza ha ritenuto

contrastante con quella del [omissis]) merita critiche, sia nella considerazione che

il corrispondente esame della testimonianza di quest’ultimo ha manifestato le criticità di

cui prima s’è detto, sia nelle considerazioni che il [omissis] (a differenza del [omissis],

che ha dichiarato d’essere parente del [omissis]) è persona del tutto estranea alla vittima

ed al [omissis], che è stato presente al sinistro (quale conducente, come s’è detto,

della vettura antagonista) e che è stato sentito dai verbalizzanti nell’immediatezza del

fatto. In altri termini, il giudice d’appello è pervenuto ad una sorta di azzeramento

dell’efficacia delle due testimonianze sulla base di rilievi motivazionali che manifestano

perplessità logiche.

3. — Proseguendo nella motivazione, la sentenza spiega che al (surritenuto) vuoto probatorio

non ha sopperito la CTU, svolta da un ingegnere che “valendosi sostanzialmente

dell’ausilio medico legale del dott. [omissis]ed anzi affidando (acriticamente) alle

di lui considerazioni mediche le soluzioni del quesito, ha finito per fornire solo delle

supposizioni, provenienti dal Landi e da lui, come detto, non vagliate criticamente secondo

le pur (antecedentemente) svolte deduzioni di sua più stretta competenza; tant

che lo stesso 1 0 giudice ha ritenuto necessario chiamare entrambi i professionisti a

chiarimenti, riuscendo, in tali sedi … soltanto ad accertare che gli stessi non reperirono

alcun esame necroscopico o autoptico della vittima …”.

I ricorrenti trascrivono (pag. 26 del ricorso) un brano della CTU, la quale, dopo una serie

di rilievi medico legali, spiega che “solo il passeggero poteva subire gravi lesioni

così gravi (sic!) a fronte dell’esiguità della lesività riscontrata al conducente. Nel caso

in oggetto solo l’ipotesi che la [omissis]occupasse il posto di passeggera può spiegare

come le lesioni così gravi attenessero lei e non il sig. [omissis] che, in quantità di

conducente ne pativa di modestissima entità”. Seguono una serie di altre considerazioni

comprovanti (a parere del consulente) che la [omissis]fosse la trasportata e non la conducente

del motoveicolo.

Anche sul punto la motivazione non è appagante. La lettura dei brani della consulenza

porta a ritenere che quello espresso è il risultato di un’indagine scientifica alla quale, per

confutarla, occorre dare un’adeguata risposta che abbia medesima dignità; non è sufficiente

sostenere che si tratti delle mere “supposizioni” di un ingegnere che s’è

camente” affidato ad un medico. Il giudice d’appello non solo non ha motivato alcuna

confutazione, per quanto non ha neppure spiegato l’oggetto della valutazione critica che

avrebbe dovuto svolgere l’ingegnere; sicché, lo svilimento probatorio della consulenza

finisce con l’essere immotivato ed incoerente.

4. — Il terzo argomento, su cui la sentenza fonda, riguarda le dichiarazioni rese dal Delli

Paoli. Costui, un’ora e mezza circa dopo il sinistro (alle 14,30 del 16.3.1992), dichiara

ai Carabinieri (il verbale è trascritto a pag. 25 del ricorso) di essersi trovato a bordo della

sua motocicletta insieme con la sua amica [omissis], quando, all’uscita di una curva,

il mezzo scivolava ed andava ad incastrarsi sotto la vettura antagonista. Nell’occasione,

egli aveva subito delle escoriazioni, mentre la ragazza sicuramente s’era rotta una gamba.

Risentito circa due mesi e mezzo dopo il fatto (il 25.5.1992), il [omissis] dichiara alla

Polizia che, in quell’occasione, alla guida della motocicletta c’era la [omissis]e non lui

e di avere riferito il falso ai Carabinieri, subito dopo il fatto, per evitare fastidi alla ragazza,

che egli sapeva non essere in possesso di patente idonea alla guida di motocicli di

grossa cilindrata; falso dichiarato perché all’epoca egli non immaginava la gravità del

fatto che avrebbe poi condotta la donna alla morte.

Nel valutare questi elementi probatori, la sentenza impugnata, discostandosi dalle conclusioni

alle quali era giunto il primo giudice, attribuisce veridicità alla seconda dichiarazione

e la nega alla prima. Sostiene che, nelle prime dichiarazioni (quelle immediatamente

successive al sinistro), il [omissis] “si astenne prudentemente da ogni dichiarazione

in ordine all’identità del conducente, limitandosi di fatto a dichiarare, genericamente:

<<mi trovavo a bordo della mia motocicletta>>, <<la mia moto scivolava di

lato, andando a urtare>> (anche la l° persona singolare <<percorrevo>>, non appare

univoca, potendo significare indifferentemente il ruolo suo di trasportato come quello

di conducente)”. Quanto alle successive dichiarazioni del [omissis], la sentenza sostiene

che, invece, “esse appaiono tutt’altro che ingiustificate (e tanto meno <<poco

veritiere e credibili>> come ritenuto dal I° giudice), ben essendo, viceversa, del lutto

credibile e verosimile che egli inizialmente intendesse, con le surriportate comunque

equivoche – dichiarazioni (rese quando ancora non era prevedibile il decesso della [omissis]),

evitare alla [omissis]medesima una imputazione di guida con patente inadeguata

a condurre motocicli di elevata cubatura e, verosimilmente, a se stesso quella

di incauto affidamento”.

Questa Corte doverosamente si astiene da qualsiasi valutazione circa i sospetti e le perplessità

che eventualmente suscitino il comportamento del [omissis]. Occorre, però,

rilevare che le osservazioni letterali e sintattiche della sentenza, concernenti le prime dichiarazioni

del [omissis], sono, in verità, inconsistenti, più che insignificanti. Ritenere,

poi, che esse, rese nell’imminenze del fatto (quando la gravità delle lesioni subite dalla

vittima non era ancora emersa), fossero dettate dall’intento di sottrarre sé e la [omissis]

da sanzioni per incauto affidamento e guida senza idonea patente ha un sicuro costrutto

logico. Tuttavia, l’argomentazione deve essere logicamente rapportata ad altre circostanze

emerse in atti e delle quale il giudice non tiene nessun conto: ossia che il [omissis] rese le seconde dichiarazioni (quelle del maggio 1992) quando la vittima non era

ancora deceduta (lo sarà nel luglio del 1992) e che egli successivamente fu sottoposto a

procedimento penale per omicidio colposo della [omissis], quale conducente del motociclo;

procedimento concluso con sentenza d’applicazione della pena su richiesta

dell’imputato.

Allora, in primo luogo, occorre motivare in ordine alla circostanza che nel procedimento

penale il [omissis] s’è poi addossata la responsabilità conseguente alla sua condotta di

guida, in secondo luogo, poi, c’è da tenere in giusta considerazione che se è logico sostenere

che egli, con le prime dichiarazioni, abbia inteso sottrarre sé e la vittima da sanzioni

(tutto sommato non d’eccessiva gravità), è altrettanto logico sostenere che con le

seconde dichiarazioni (rese quando ormai il quadro clinico della vittima s’era manifestato

in tutta la sua gravità) egli abbia inteso sottrarsi a ben più gravi conseguenze penali.

5. — In conclusione, di fronte a tale mole di perplessità suscitate dalla motivazione della

sentenza impugnata, è indispensabile la sua cassazione affinché il giudice del rinvio rivaluti

tutti gli elementi processuali emersi, alla luce delle sopra esposte considerazioni critiche. Vanno, dunque, accolti i primi tre motivi del ricorso, con conseguente assorbimento

del quarto motivo, che concerne la liquidazione del danno. Altrettanto assorbito

resta il ricorso incidentale che lamenta la mancata condanna degli attori alla restituzione

delle somme già percepite dalla compagnia.

Per questi motivi

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso. Dichiara assorbito il quarto. Cassa la

sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di [omissis]

in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Vacanza rovinata danni risarcimento

Vacanza rovinata danni risarcimento

Vacanza rovinata danni risarcimento

estratto Cassazione Num. 5602 Anno 2015

[Omissis] proponeva nel 2006 dinanzi al Giudice di pace [Omissis] domanda di risarcimento danni da vacanza rovinata nei confronti della agenzia di viaggi [Omissis]che le aveva venduto un pacchetto turistico, allegando vari disservizi, quali la mancata fruizione di un hotel della categoria prevista nel pacchetto ed il ritardo di tre ore del volo di ritorno. Il giudice di pace rigettava la domanda, ritenendo che gli inconvenienti sopportati non fossero sufficienti a determinare il sorgere del diritto risarcitorio invocato. L’appello [Omissis]veniva rigettato con la sentenza n.2622 del 2011 del Tribunale [Omissis] qui impugnata, che confermava la sentenza di primo grado ritenendo che l’unico pregiudizio accertato potesse consistere nel ritardo aereo subito sul volo di ritorno, non sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda. [Omissis] propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resiste la [Omissis] con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la disapplicazione, da parte della sentenza impugnata, del regolamento UE n. 261 del 2004 nonché del codice del consumo. La denuncia della normativa che si prospetta essere stata violata è molto approssimativa e del tutto generica : si indica solo il reg. 261 \2004 senza neppure individuare la norma assetitamente violata come pure non si individua quale norma del codice del consumo sarebbe stata violata o erroneamente applicata. Il motivo è ai limiti dell’ammissibilità ed infondato.

Per quanto concerne l’allegata violazione del regolamento comunitario, il controricorrente sostiene che non se ne è mai discusso nel corso del giudizio di merito. In ogni caso, trattasi di un riferimento normativo, oltre che generico, non pertinente, atteso che il regolamento disciplina le eventuali responsabilità del vettore aereo in caso di mancata partenza o di ritardi e non del venditore di pacchetti turistici ; gli artt. 6 e 7 del citato regolamento, in particolare, prevedono una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo spettante al passeggero da parte del vettore aereo, progressivamente crescente in considerazione dei tempi di ritardo e della durata del volo, se il ritardo non è derivato da cause non imputabili al vettore. Poiché nel caso di specie la [Omissis]ha agito esclusivamente nei confronti dell’agenzia che le ha venduto volo e soggiorno, il richiamo normativo non è pertinente.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c. Evidenzia che il giudice d’appello dapprima ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del venditore di pacchetti turistici, per poi nel merito rigettare la domanda. Non vi è alcuna contraddizione, nell’affermare che sia stato correttamente individuato, nel soggetto nei cui confronti si è rivolta la domanda, il destinatario della pretesa creditoria, e nel rigettare al contempo la domanda in difetto della prova del pregiudizio subito.

In realtà, la censura non coglie nel segno, in quanto la motivazione di rigetto della domanda si fonda sul fatto che i giudici di merito hanno concordemente affermato che l’unica prova di un disservizio o disagio subita dalla ricorrente durante il soggiorno ed il volo che sia stata raggiunta in corso di causa è relativa a tre ore di ritardo del volo di ritorno, ritenute insufficienti a concretare un inadempimento che possa essere causa di un pregiudizio risarcibile. Come è noto, infatti, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito (Cass. n. 7256 del 2012). Su questo punto, che è il punto centrale della motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente nulla osserva.

Infine, con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione del D.M. n.127 del 2004 in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, per essere state le stessa calcolate da parte del giudice di merito facendo riferimento ad uno scaglione di valore errato, e non a quello corretto, che avrebbe collocato il valore della causa tra O e 600 euro.

Il motivo di ricorso è generico, perché non spiega per quale motivo si dovrebbe applicare lo scaglione di valore più basso.

Da quanto riferisce la stessa ricorrente all’inizio del ricorso, la domanda di risarcimento danni era stata proposta nei limiti del valore di curo 1.033,00, quindi lo scaglione applicato era esatto. Al rigetto della domanda [Omissis]

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Risarcimento pedone danni sinistro

estratto Cassazione Num. 12721 Anno 2015

[omissis] I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Essi devono essere dichiarati inammissibili laddove tutti, sotto lo schermo del difetto di motivazione ( che non viene neppure individuato in riferimento alle differenti, alternative tipologie, né illustrato segnalando il passo della motivazione in cui il ragionamento della corte territoriale sarebbe viziato e contrapponendo ad esso la ricostruzione logica di tale passaggio ) o della violazione di legge, propongono a questa Corte di dare una diversa lettura dei fatti di causa attraverso una rivalutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del processo, inducendola a sostituire la propria valutazione in fatto con quella già compiuta dal giudice di merito, attività non consentita alla Corte. Peraltro, a pag. 7 della sentenza impugnata la Corte [omissis] dettagliatamente ricostruisce la dinamica del sinistro e ne trae conclusioni coerenti con le premesse in fatto.in particolare, la corte evidenzia il comportamento contrastante con le norme del codice della strada, ondivago e imprevedibile tenuto dalla [omissis], che dopo aver attraversato metà della carreggiata, giunta in prossimità del secondo attraversamento pedonale che per lei segnava la luce rossa, dapprima accennò ad attraversare ( e il [omissis], che stava riprendendo la marcia in quanto in contemporanea il semaforo aveva preso a segnalare il verde per le vetture, la vide in lontananza e rallentò), quindi si fermò ( e il [omissis] riprese la marcia confidando che la pedona si fosse arrestata attendendo il verde) quindi riprese la marcia all’improvviso e attraversò correndo ( e a quel punto l’automobilista, che aveva ripreso la sua marcia, pur avendo immediatamente frenato non riuscì ad evitarla), qualificando il comportamento tenuto dalla ricorrente come anomalo ed imprevedibile e come tale idoneo ad escludere ogni responsabilità in capo al conducente del veicolo.

Non sussistono neppure le violazioni di legge denunciate. In relazione al quarto motivo di ricorso, in particolare, deve sottolinearsi che la ricorrente non ha neppure indicato a quale, delle varie e differenti tegole che disciplinano la responsabilità da circolazione dei veicoli contenute nell’art. 2054 c.c. intenda fare riferimento e non ha di conseguenza indicato con chiarezza quale sia l’errore in cui è incorso il giudice di merito per l’applicazione della norma. Deve tuttavia ritenersi che abbia fatto riferimento all’art. 2054 primo comma c.c., che pone la presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo investitore.

A questo proposito, deve ribadirsi che l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è di per sé sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, cod. Civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (da ultimo, Cass. n. 5399 del 2013).

Tuttavia la corte d’appello nel caso di specie, con motivazione come si è detto coerente oltre che non adeguatamente censurata, ha accertato che il comportamento del pedone abbia assunto una efficienza causale esclusiva nei provocareil danno stesso per la sua repentinità, mettendo il conducente, per le concrete modalità dei fatti, nella impossibilità di evitare l’incidente ( per una altra ipotesi in cui il comportamento del pedone investito è stato ritenuto quale fattore causale esclusivo dell’evento dannoso v. Cass. n. 14064 del 2010).

Il ricorso va pertanto rigettato [omissis]

Risarcimento danni sinistro comune Avvocato Parma

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Risarcimento danni sinistro comune

estratto Cassazione Num. 22529 Anno 2014

[omissis] I motivi esaminati congiuntamente sono fondati, ed il ricorso va quindi, accolto.

Premesso che correttamente la Corte di merito ha individuato nell’art. 2051 c.c. la norma applicabile nella specie, la stessa ha poi erroneamente imputato alla condotta di guida del solo ciclista la responsabilità del fatto lesivo, quale caso fortuito, senza dare alcun conto della presenza della griglia fuori sede quale eventuale fatto concorrente e causativo del danno.

Ora, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali.

Con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, l’amministrazione rimane liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (Cass. 12.4.2013 n. 8935; Cass. 12.3.2013 n. 6101).

Peraltro, ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell’ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell’art. 2051 c.c., per l’obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell’art. 1227, c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell’incidenza causale, la responsabilità della P.A (Cass. 2010 n. 9546 e succ. conformi).

La Corte di merito, come già detto, ha dato atto della ricorrenza del caso fortuito senza valutare l’efficienza causale o meno della griglia fuori posto, con eventuale applicazione dell’art. 1227 c.c.. Una tale valutazione dovrà essere oggetto del giudizio di rinvio con le eventuali conseguenze giuridiche indicate. La cassazione avviene, quindi, con rinvio [omissis]

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