incidente stradale lesioni morte risarcimento danno legale parma avvocato
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estratto cassazione n. 13198 del 26.06.2015
(omissis) fatto
questa corte, con la sentenza n. 870 del 17 gennaio 2008, ha cassato la precedente sentenza della corte d’appello di (omissis), fissando il principio di diritto in ragione del quale “la lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un’effettiva compromissione dell’integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante “iure hereditatis”. con la sentenza ora impugnata per cassazione la corte d’appello di (omissis), quale giudice del rinvio a seguito di cassazione, ha liquidato (nella somma di euro 1.000,00, in luogo della somma di euro 100.000,00 richiesta dai ricorrenti) il danno biologico terminale (maturato nei tre giorni antecedenti il decesso) in favore degli eredi di (omissis), morto a seguito delle lesioni subite nel corso di un incidente stradale. il danno è stato liquidato “avuto riguardo all’effettivo periodo di esistenza in vita del soggetto leso, appunto tre giorni, e del fatto che il danno alla salute pari alla durata dell’inabilità temporanea, nella specie si configura in termini di particolare gravità, trovando causa nelle lesioni che esitano alla morte”.
la sentenza ha, inoltre, condannato i convenuti a rimborsare agli attori, per il giudizio di rinvio, le somme di euro 1800,00 per onorari, euro 781,00 per diritti ed euro 100,00 per spese.
la sentenza impugnata è stata resa a seguito della riunione di due cause: quella in riassunzione a seguito di cassazione; quella con la quale gli eredi della vittima hanno chiesto di condannare i convenuti alla restituzione della somma di euro 8.264,04, oltre interessi e rivalutazione, versata alla (omissis) a titolo di spese giudiziali in adempimento della sentenza d’appello poi cassata. in ordine a quest’ultima domanda, il giudice del rinvio ha compensato per la metà le predette spese di lite e, dunque, ha condannato la (omissis) a restituire agli attori le somma di euro 4.117,83.
propongono ricorso per cassazione gli eredi della vittima attraverso due motivi. risponde con controricorso (omissis) (omissis). i primi hanno depositato memoria per l’udienza.
motivi della decisione
il primo motivo, che chiede, per il giudizio di rinvio (nel quale sono state decise due cause riunite), le differenze rispetto alle somme liquidate dal giudice (in particolare, euro 571,00 per spese, euro 1.654,00 per diritti, euro 3.420,00 per onorari) è fondato. la liquidazione delle spese, diritti ed onorari risulta essere stata eseguita dal giudice del rinvio in violazione della l. n. 794 del 1942, art. 24 e del d.m. vigente e senza tener conto dell’analitica domanda formulata in proposito.
il secondo motivo, nel censurare la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione, lamenta l’esiguità della somma liquidata a titolo di biologico terminale (euro 1000,00 a fronte della richiesta di euro 100.000,00), sostenendo che il giudice abbia trascurato di considerare che la vittima è rimasta cosciente delle proprie irreversibili condizioni nei tre giorni di ricovero e fino alla morte.
il motivo è fondato.
questa corte ha stabilito che “in caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della “enormità” del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte” (cass. n. 23183/14; n. 18163/07; n. 1877/06).
principio, questo, in relazione al quale è stata evidenziata la necessità di tener conto di fattori di personalizzazione, escludendo pertanto che la liquidazione possa essere effettuata attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso.
nella fattispecie in esame, il giudice ha disatteso l’enunciato principio, procedendo ad una simbolica liquidazione del danno in discussione (euro 1.000,00), che non tiene, appunto, conto della sua “enormità”. ha così deciso non solo in violazione di legge, bensì anche in contrasto della motivazione, siccome è pervenuto a tale conclusione dopo avere egli stesso sostenuto di avere “avuto riguardo all’effettivo periodo di esistenza in vita del soggetto leso, appunto tre giorni, e del fatto che il danno alla salute pari alla durata dell’inabilità temporanea, nella specie si configura in termini di particolare gravità, trovando causa nelle lesioni che esitano alla morte”. in accoglimento dei due motivi, la sentenza deve essere, dunque, cassata ed il giudice del rinvio procederà ad una nuova liquidazione sia delle spese, diritti ed onorari sostenuti dai c. – d.v. nel precedente giudizio di rinvio, sia del danno biologico terminale e del danno catastrofico subito dalla vittima, tenendo conto dei principi sopra enunciati.
il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
pqm
la corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla corte d’appello di (omissis)