L’attività professionale, sotto forma di consulenza o assistenza giudiziale e stragiudiziale, è rivolta ai singoli condòmini, agli amministratori e agli stessi condomìni.
Redazione, revisione e impugnazione di regolamenti condominiali o delibere assembleari, gestione delle controversie condominiali interne o con soggetti terzi, redazione di pareri pro veritate in materia condominiale, azioni di responsabilità nei confronti dell’amministratore, recupero crediti condominiali, etc.
Assistenza legale anche agli amministratori di condominio nella gestione delle problematiche legali, nonché, laddove necessario e su richiesta, la presenza alle assemblee condominiali.
Il diritto condominiale è composto da una serie di norme di natura privatistica e numerose massime di provenienza giurisprudenziale che disciplinano i rapporti tra condòmini e tra condòmini e terzi.
La materia ha tuttavia subito di recente una riforma che ha introdotto importanti novità nella disciplina.
In tema di condominio negli edifici e delibere assembleari, ai fini dell’approvazione delle tabelle millesimali, stante la natura di atto non negoziale dell’adozione e/o modifica delle stesse, non è necessario il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c.; infatti, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, fonte che è costituita dalla legge stessa, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica. Tribunale Lucca n. 2210/2015
L’art. 1130 n. 4, c.c. – che prevede il potere-dovere dell’amministratore di compiere atti conservativi a tutela delle parti comuni dell’edificio – riconosce la legittimazione dell’amministratore del condominio a promuovere l’azione di cui all’art. 1669 c.c., a tutela indifferenziata dell’edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivino da vizi afferenti le parti comuni dell’immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini. (Nella specie, relativa all’azione intrapresa contro l’impresa costruttrice per il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni, la Corte ha confermato che il condominio fosse legittimato ad agire per i danni verificatisi nella parte frontale ed inferiore dei balconi, in quanto tali parti costituivano un bene condominiale in ragione della funzione estetica, e le infiltrazioni avevano danneggiato, in definitiva, soprattutto l’euritmia della facciata). Cass. n. 8512/2015