Gli avvocati matrimonialisti / divorzisti assistono le coppie nella gestione della crisi familiare, perciò si dovrebbe parlare di avvocati “familiaristi”.
I cc.dd. avvocati familiaristi, non si limitiamo a seguire i risvolti legali dei contrasti e delle rotture nel rapporto di coppia, ma affiancano i coniugi, i genitori, i nonni e i parenti nella tutela dei propri diritti all’interno e al di fuori della famiglia.
E’ opportuno dunque precisare che l’espressione “diritto di famiglia” racchiude in sé tutta quella serie di norme, provenienti principalmente dal codice civile, dedicate alla disciplina dei rapporti familiari.
In particolare vi rientrano i rapporti di parentela e affinità, così come i rapporti personali e patrimoniali discendenti dal matrimonio, i rapporti fra genitori e figli, i rapporti fra genitori non coniugati, le famiglie di fatto e, da ultimo, vi rientrano gli istituti della separazione personale dei coniugi e del divorzio.
In tema di assegno divorzile, la durata del rapporto coniugale rileva ai fini della determinazione della misura dell’assegno, previsto dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970, ma non influisce sul riconoscimento dello stesso, dal momento che la finalità dell’assegno divorzile è quella di tutelare il coniuge economicamente più debole. Cass. n. 2343/2016
L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Cass. n. 2466/2016
In tema di scioglimento del matrimonio, l’ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario, non incide sulla determinazione dell’assegno di divorzio, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l’effettiva e concreta possibilità di esercitare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini. Cass. n. 21670/2015