Etilometro autovelox ebbrezza Avvocato Parma

L’etilometro è uno strumento di misurazione utilizzato per determinare il valore dell’alcool, ovverosia dell’etanolo contenuto nel sangue. In Italia sono omologati gli apparecchi in grado di misurare tale concentrazione attraverso l’analisi dell’aria alveolare espirata.

sinistri

La concentrazione alcoolemica viene indicata in g/l, in modo da determinare il superamento dei limiti fissati dal codice della strada .

Nel tempo, per antonomasia, il nome commerciale è divenuto genericamente un sinonimo di “misuratore di velocità dei veicoli” o “velocimetro”. La denominazione di tutti i rilevatori come Autovelox è però imprecisa: apparati come la pistola laser non rientrano propriamente in questa definizione, più adatta ai sistemi operanti con metodi simili a quello dell’Autovelox originale.

risarcimento

 

Ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, è legittimo l’impiego dell’etilometro anche a distanza di qualche ora dall’evento, alla duplice condizione che venga stabilita un’apprezzabile connessione tra incidente stradale e condotta del conducente e che non vi sia soluzione di continuità tra l’incidente ed il materiale reperimento del soggetto da sottoporre ad esame. Cass. n. 35594/2015

È costituzionalmente illegittimo l’art. 45, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La norma censurata, così come interpretata dalla Corte di cassazione — secondo cui i soggetti utilizzatori sono esonerati dall’obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità — non è suscettibile di interpretazione conforme a Costituzione e collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza. Quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. Sotto il profilo della coerenza interna della norma, ulteriori aspetti di irragionevolezza derivano dal rilievo che, ai sensi dell’art. 142, comma 6, del codice della strada, l’uso delle apparecchiature di misurazione è strettamente collegato al valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. Detta disposizione realizza in modo non implausibile e non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. È vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell’onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo, la cui funzionalità è garantita da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche. Detto affidamento degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate. Pertanto, la prescrizione della norma censurata si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento, nel momento in cui il diritto vivente consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica. Corte Costituzionale, n. 113/2015