Con il diffondersi di nuovi metodi di comunicazione, specie dei Social Networks, sempre maggiormente si diffondono anche nuove tipologie di comportamenti illeciti sia civili che penali, resi possibili dall’uso sempre più esteso delle nuove tecnologie.
A mero titolo esemplificativo si possono indicare la frode informatica, l’accesso abusivo ad un sistema informatico, i danneggiamenti informatici, la produzione e diffusione di contenuti illeciti, i delitti contro la privacy ed i diritti d’autore sulle opere digitali, le possibili ipotesi di responsabilità degli Internet Service Providers, hacking, cracking, furto di identità, cyber-spionaggio, phishing, diffamazioni online, cyber-bullying, violazioni del copyright, etc.
Problematiche giuridiche nel settore delle nuove tecnologie – Reati a mezzo Internet – Frodi informatiche – Commercio Elettronico – Servizi in Internet – Social network
La pubblicazione di una fotografia nella pagina personale del social network Facebook, in mancanza di altre emergenze probatorie di segno contrario (come ad esempio, nel caso di una fotografia, l’indicazione sulla foto stessa del nome di una terza persona quale autore) può assurgere a presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare della pagina del social network nella quale le immagini sono pubblicate, per cui è permesso a chiunque accedere ai contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale e a condividerli su Facebook o sugli altri social network connessi a Facebook, ma non è consentito riprodurre e diffondere altrove tali contenuti senza il consenso del titolare dei diritti; in presenza di tali indizi si ha un’inversione dell’onere della prova per cui la titolarità dei diritti fotografici si presume in capo a chi ha pubblicato il contenuto e affinché la riproduzione non venga considerata abusiva, spetta al riproduttore dimostrare che l’uso si è basato sul prelevamento di un file digitale non coperto da diritti di proprietà intellettuale in capo a colui che ha pubblicato la fotografia su Facebook. Tribunale Roma, n. 12076 /2015
Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua. (Fattispecie, nella quale l’indagato, introdottosi nel sistema informatico di una società di gestione dei servizi finanziari, utilizzava senza diritto i dati relativi a carte di credito appartenenti a cittadini stranieri ed effettuava, così, transazioni commerciali, conseguendo un ingiusto profitto). Cass. n. 41777/2015